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Modalità di esecuzione dei test di Genetica Forense


Modalità di esecuzione dei test di Genetica Forense

I test di genetica forense servono a stabilire le relazioni di parentela tra individui e le caratteristiche genetiche di ciascun individuo analizzato. Tali informazioni rappresentano dati sensibili che sono trattati dal laboratorio nel pieno rispetto della normativa vigente a tutela della privacy e per la protezione dei dati personali (Dec. Leg. 30 giugno 2003, n. 196). Inoltre, ogni test del DNA potrebbe, in casi eccezionali, fornire informazioni non cercate su eventuali alterazioni cromosomiche presenti in un minore. Il livello di approfondimento dell’indagine forense, ad ogni modo, non sarebbe mai tale da poter fare una diagnosi, ma solo per indirizzare la famiglia verso un successivo approfondimento con analisi genetiche mirate. Uno specifico consenso è chiesto anche su questa opzione, cioè per essere messo a conoscenza o meno del risultato.

I test di Genetica forense eseguiti presso il nostro laboratorio hanno tutti valore legale, in quanto eseguiti secondo una procedura accettata dal Tribunale che prevede il prelievo esclusivamente presso la nostra struttura ed il contemporaneo riconoscimento di ciascun soggetto coinvolto nel test mediante registrazione degli estremi dei documenti e del codice fiscale, oltre al riconoscimento incrociato tra i familiari eventualmente partecipanti al test.

Non si effettuano test senza valore legale (cosiddetti test informativi) su campioni anonimi o senza il consenso scritto di tutti i partecipanti al test.

Pertanto, per l’esecuzione dei test di tipizzazione genetica di un individuo nell’ambito delle attività di Genetica forense, la procedura seguita dal nostro laboratorio prevede:

  • • Il personale provvederà ad identificare tutti i soggetti interessati all’indagine attraverso un documento d’identità in corso di validità, la cui fotocopia sarà allegata alla documentazione
  • • Se tra i soggetti investigati sono presenti minori, sarà necessaria l’autorizzazione di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale
  • • Il materiale biologico (es. sangue) per l’esecuzione del test sarà prelevato presso la nostra struttura da personale qualificato
  • • Il personale che esegue i prelievi sarà responsabile e garante dell’autenticità dei campioni e della loro conservazione per i tempi necessari all’esecuzione delle analisi
  • • Ciascun partecipante all’indagine sarà adeguatamente informato sulle finalità del test e sui risultati ottenibili
  • • Ciascun partecipante fornirà, per iscritto, il consenso informato al prelievo, con la dichiarazione di essere a conoscenza della finalità dello stesso
  • • I risultati del test saranno comunicati (in forma scritta) ai diretti interessati o a persona da essi delegata per iscritto al momento del prelievo